Disegni e Modelli Industriali

Post by Avv. Nicola Ferrante
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Anche le forme e i disegni che non hanno un particolare scopo tecnico o un'utilità pratica, ma non esclusivo scopo estetico, possono avere un valore economico e quindi essere protette mediante la registrazione di un disegno o un modello.

Il disegno o modello può essere protetto per 25 anni in Italia con una registrazione nazionale oppure nella comunità europea con una registrazione comunitaria, oppure nei paesi aderenti all'accordo dell'Aia sulla registrazione internazionale dei disegni industriali, per un periodo che varia da paese a paese.

La registrazione del disegno costituisce un diritto esclusivo sull'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risultato delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o del suo ornamento. Il titolare ha quindi il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e  di vietarne l'utilizzo di terzi senza suo consenso.

Il disegno o modello comunitario consente di proteggere con un'unica registrazione un disegno o modello in tutti i paesi dell'Unione Europea, mentre il disegno o modello internazionale è un sistema di registrazione che consente di ottenere la protezione nei paesi contraenti dell'accordo dell'Aia.

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto  ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Il carattere individuale è presente se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata da questo nel caso di un disegno o modello già divulgato o conosciuto. Come utilizzatore informato si intende una persona che all'interno di una categoria di oggetti conosce già ciò che esiste e dal nuovo modello ricava un'impressione generale di novità. Diversamente, un prodotto una sua parte che non si veda o che non sia visibile, perché incorporato in un prodotto complesso, non può avere le caratteristiche necessarie della novità e della  individualità.

Al contrario di una domanda di brevetto, la registrazione di un disegno modello può validamente avvenire anche se il disegno o modello è stato preventivamente divulgato rispettando certe condizioni. Esiste infatti un periodo di garanzia di 12 mesi entro il quale l'autore può effettuare la registrazione, anche avendo già divulgato  il modello o disegno.

La domanda di registrazione di un disegno o  modello italiano deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Marchi Brevetti oppure presso le Camere di Commercio sul territorio. Alla domanda deve essere allegato la riproduzione grafica o fotografica dell'oggetto che si intende proteggere. Inoltre, con un'unica domanda può essere richiesta la registrazione di più disegni o modelli, purché appartengono alla medesima classe. Entro sei mesi dal deposito è possibile rivendicare la priorità di un primo deposito effettuato in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia.

La registrazione di un disegno o modello consente di godere di una protezione per cinque anni, prorogabile per un  periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

La registrazione di un disegno modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza suo consenso. In particolare, costituiscono atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato. Sono invece consentite la riproduzione di un disegno o modello in ambito privato per fini non commerciali, per fini di sperimentazione, per fini didattici o per citazione se riportano l'indicazione della fonte.

In questo sito potete trovare gli articoli relativi alla disciplina del marchio, del marchio comunitario, del brevetto, del procedimento di domanda di brevetto, del brevetto europeo e internazionale, dei disegni e modelli industriali.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei brevetti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore

Il Brevetto Europeo e Internazionale

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Il Brevetto Europeo comprende una procedura unificata di concessione, al termine della quale si giunge alla concessione e alla nazionalizzazione del brevetto negli stati   appartenenti la Convenzione sul Brevetto Europeo firmata a Monaco nel 1973.

Il deposito della domanda di Brevetto Europeo va fatta presso gli uffici di Monaco, dell'Aia o di Berlino o presso l'ufficio brevetti del paese in cui si risiede. Per coloro che risiedono in Italia nella maggior parte dei casi il deposito europeo avviene tramite estensione di un primo deposto italiano. In alternativa si può depositare la domanda Brevetto Europeo presso la sede di Roma dell'ufficio brevetti e marchi.

Per le invenzioni  i criteri di brevettabilità sono simili a quelli previsti dalla disciplina italiana e sono quindi escluse dalla brevettabilità le scoperte, le teorie scientifiche , i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi di elaboratore, le presentazioni di informazioni.

Dopo aver depositato la domanda di brevetto l'ufficio preposto esegue una ricerca su precedenti invenzioni simili già brevettate. In caso di esito negativo si può procedere alla fase di concessione . Per valutare l'innovazione dell'inventiva è necessario verificare che la soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione non sia già conosciuta a un esperto del ramo sulla base di documenti e informazioni anteriori e sulla base di tecniche simili o conosciute.

Una volta che la concessione del brevetto  è stata pubblicata si ha un periodo di nove mesi in cui è possibile presentare opposizione al brevetto. Una volta superata la fase di opposizione il brevetto può essere nazionalizzato. A questo punto la procedura unificata di concessione si è conclusa ed il Brevetto Europeo si divide nei vari brevetti nazionali per i quali bisogna pagare le tassa di mantenimento agli uffici brevetti delle singole nazioni. Questa fase richiede che il testo del brevetto sia tradotto nella lingua del paese in cui s'intende avere la protezione.

La domanda di brevetto internazionale si basa invece sul Trattato di Cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington nel 1970, che riunisce ad oggi 141 paesi in tutto il mondo. La domanda può essere depositata da chiunque sia cittadino residente in uno degli Stati membri direttamente all'ufficio generale di Ginevra oppure presso gli uffici nazionali competenti, nel caso italiano l'Ufficio Brevetti di Roma.

Inoltre, depositato la prima domanda di brevetto “italiana” , trascorsi 90 giorni  è possibile estendere tale domanda all'estero con una richiesta di brevetto internazionale.

Malgrado la procedura di Brevetto Internazionale non termini con la concessione di un brevetto, la sua importanza risiede nella possibilità di “prenotare” un brevetto in quasi tutti i paesi del mondo sostenendo costi limitati.

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Il Brevetto

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Un'invenzione può avere carattere materiale ed essere quindi un dispositivo, un prodotto, una sostanza, oppure carattere immateriale ed essere quindi un metodo, un procedimento . Per brevettare un'idea inventiva, cioè un'idea che risolve un problema tecnico, non è necessario costruire un prototipo, né spiegare con precisione i principi fisici in base ai quali il dispositivo funziona.

Il Codice della Proprietà Industriale afferma che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Quindi un'invenzione per essere brevettabile deve avere almeno queste tre proprietà. Non possono invece essere oggetto di brevetto le scoperte, le teorie scientifiche o i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi per elaboratore, le presentazioni di informazioni.

I programmi per elaboratore non possono essere brevettati in quanto tali e per la loro protezione si ricorre alla legge sul diritto d'autore.

Non possono inoltre costituire oggetto di brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano animale, ma tuttavia è possibile brevettare metodi terapeutici o diagnostici . E’ esclusa la brevettabilità  delle razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali e vegetali quali ad esempio incroci e selezioni. Sono invece brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante tali procedimenti come virus o microorganismi. Il codice della proprietà industriale stabilisce che la protezione attribuita da un brevetto ad un materiale biologico si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati e dotati delle stesse di proprietà.

Uno dei punti essenziali per la registrabilità di un’invenzione è la sua novità. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte, che è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima del decorso della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o tramite  qualsiasi altro mezzo. La novità deve quindi essere assoluta a livello planetario e un oggetto già esistente in un paese non può essere registrato in un altro paese. La divulgazione di un'invenzione, anche se fatta dallo stesso autore, è preclusiva della possibilità di brevettare la stessa.

La divulgazione può anche avvenire mediante una pubblicazione in cui l'invenzione sia descritta in maniera sufficientemente dettagliata e si ha divulgazione anche esponendo la propria idea a persone che siano in grado di capirla e comunicarla ad altri.

Inoltre, un brevetto o una domanda di brevetto è considerato non nuovo se ciò che viene rivendicato può essere derivato direttamente e in modo non ambiguo da altre invenzioni già note.

Altro principio fondamentale nella procedura di richiesta di un brevetto è il principio di priorità, che stabilisce che chiunque abbia depositato, in uno Stato facente parte della convenzione di Parigi o di un’altra convenzione internazionale, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, gode di un diritto di priorità della durata di dodici  mesi per l'estensione all'estero della sua domanda, a partire dalla data di deposito della prima domanda.

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che un'invenzione è tale se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente allo stato della tecnica. Per persona esperta del ramo si intende un tecnico che conosce tutto ciò che è stato pubblicato o fa parte dello stato della tecnica alla data del deposito della domanda di brevetto. Il ramo dell'esperto medio può essere quello di applicazione o di produzione e in alcuni casi può essere anche multisettoriale.

Un'invenzione brevettabile deve essere atta ad avere  un'applicazione industriale, dove con industria si intende qualsiasi tipo di industria, anche quella agricola, il commercio, la produzione. Ciò comunque non significa che l'invenzione debba essere applicabile su larga scala, potendo anche essere inadatta alla produzione di massa. Diversamente, un'invenzione che non funzioni o che  non dia risultati pratici manca dei requisiti  minimi per la brevettabilità.

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Procedimento Domanda di Brevetto

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Una domanda di brevetto si compone delle seguenti parti:

- un titolo che descrive il brevetto in maniera sintetica;

- un riassunto che deve descrivere le caratteristiche principali dell’invenzione;

- una descrizione che deve descrivere dettagliatamente l'invenzione, in modo da permettere ad un tecnico medio del settore di realizzarla;

- una o più  rivendicazioni che definiscono l'ambito di protezione del brevetto;

- uno o più  disegni per facilitare la discrezione e le interpretazioni delle rivendicazioni.

Una carenza d’iscrizione o l'omissione di particolari importanti che non consenta la realizzazione del invenzione è motivo sufficiente per la nullità del brevetto.

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che l'ambito di protezione di un brevetto è definito dalle rivendicazioni, che  devono essere sufficientemente ampie da proteggere adeguatamente l'idea e al tempo stesso sufficientemente specifiche da non comprendere ciò che già esiste e che quindi non può essere brevettato. Le rivendicazioni vanno interpretate anche sulla base della descrizione e dei disegni. Solitamente in una domanda di brevetto si inizia da una rivendicazione principale, che descrive l'invenzione nella sua forma più ampia e  generale, per passare alle rivendicazioni dipendenti che vanno a dettagliare in modo sempre più specifico l'invenzione stessa.

Il deposito della domanda può venire in forma cartacea presso la sede dell’Ufficio Marchi e Brevetti  a Roma o  presso le Camere di Commercio distribuite sul territorio, oppure forma telematica.

Il diritto al  brevetto nasce in capo all'autore dell'invenzione che ha il diritto morale inalienabile di essere riconosciuto come tale.  I diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni sono invece alienabili e trasmissibili  e spettano all'autore e ai suoi aventi causa. Tali diritti possono quindi essere ceduti dall'inventore a terzi a titolo oneroso. In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare un determinato prodotto e, nel caso in cui  oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mette in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato. Rimangono escluse dal divieto di realizzare l'invenzione atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali o per sperimentazioni.

I diritti esclusivi derivanti dalla  brevettazione sono conferiti con la concessione del brevetto e gli effetti  decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico, cioè 18 mesi dopo  del deposito della domanda stessa. Un brevetto per invenzione industriale ha una durata di vent'anni dalla data del deposito della domanda, mentre un modello di utilità ha la durata di dieci anni dalla data di deposito.

Un brevetto può essere nullo e quindi privo di ogni effetto dall'origine, oppure decadere e  quindi non avere effetto a partire da una certa data. Sia ha decadenza se il titolare non paga le tasse di mantenimento e in questo caso tutti gli atti compiuti in precedenza rimangono validi.

Diversamente un brevetto può essere nullo se l'invenzione non è brevettabile oppure se manca dei  requisiti  di novità dell’inventiva, industrialità o liceità. Un'altra causa frequente di nullità è l’insufficiente descrizione del brevetto, visto che nella domanda di brevetto l'inventore non può nascondere particolari significativi della sua invenzione. Inoltre, il brevetto può essere nullo se l'oggetto del brevetto, cioè quando viene rivendicato, si estende oltre il contenuto della domanda iniziale. Un ulteriore caso di nullità è quello in cui il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo, ad esempio perché l'invenzione originaria apparteneva ad un altro soggetto. La nullità comporta che brevetto sia privo di efficacia  dall'origine, con effetto retroattivo. 

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Il Marchio Comunitario

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Il Regolamento CE  n. 207/2009 ha istituito il marchio comunitario, che è un marchio a valenza transnazionale avente carattere unitario e indivisibile, con effetti che si estendono in tutta l'Unione  Europea a partire da un'unica procedura di deposito.

Possono costituire marchi comunitari di segni riproducibili graficamente, a patto che tali segni siano atti a distinguere prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Possono quindi  rientrare tra i segni suscettibili di essere depositati come marchio:

- le parole, inventate o appartenenti alla lingua conosciuta;

- i nomi e cognomi;

- le firme;

- le lettere;

- le sigle, le combinazioni lettere, i numeri e i segni, in logo;

- gli slogan;

- i disegni, le figure e i pittogrammi;

- le immagini di persone;

- gli insiemi di parole o di elementi grafici,  nonché i segni complessi che associano segni verbali e i segni grafici come  le etichette;

- i marchi tridimensionali come le forme di prodotti o le loro confezione;

- i colori o le combinazioni di colori;

- i marchi sonori.

Qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso gli enti di diritto pubblico, può diventare titolare del marchio. La domanda di deposito del marchio comunitario potrà essere presentata presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di Roma. Il marchio  dovrà essere riprodotto nella domanda,  che dovrà contenere una  descrizione dello stesso.

La domanda di registrazione comunitaria può essere respinta esclusivamente per carenza di legittimazione, per irregolarità della domanda e per motivi di irregolarità delle caratteristiche del segno in cui si chiede la registrazione. Sono quindi esclusi dalla registrazione  i segni che non hanno capacità di istintiva, come segni corrispondenti a termini generici,  segni che servono per disegnare la specie, la qualità, la quantità, il valore, la provenienza di un prodotto, o i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio.

Ove non vengano  riscontrati  impedimenti assoluti alla registrazione la domanda viene pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi comunitari  in tutte le lingue dell’Unione Europea.  Dalla data di pubblicazione decorre il trimestre concesso ai terzi  titolari di diritti anteriori perché possano opporsi alla registrazione,  facendo valere eventuali impedimenti alla domanda di registrazione.

Marchio Comunitario si acquista con la registrazione, che dura  10 anni dalla domanda  di deposito ed è rinnovabile un numero indefinito di volte.

Il Marchio Comunitario assicura al  titolare un diritto esclusivo sul segno efficace in tutto il territorio dell'Unione  Europea. La registrazione conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione e l’imitazione  del marchio senza il suo consenso,  su tutto il territorio dell'Unione.  Essa consente inoltre il trasferimenti e le licenze del medesimo diritto. Il titolare potrà pertanto impedire a terzi l'utilizzazione in commercio sul suolo comunitario, senza suo consenso, di segni identici o simili a quelli protetti  dal suo marchio per i prodotti identici o affini. Il concetto di somiglianza riguarda il  rischio di confusione per il pubblico di consumatori.

L'eventuale notorietà del marchio nell’ Unione Europea accresce la protezione di cui beneficia il marchio. In questi casi, l’interdizione all'utilizzo di segni  identici si estende a prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato, se da tale utilizzazione venga attratto indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o se da tale utilizzo possa derivare a questi un pregiudizio.

Il Marchio Comunitario può decadere per il mancato uso serio ed effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni successivo alla registrazione, per volgarizzazione del marchio (cioè quando il marchio diviene denominazione generica di un prodotto  o di un servizio),  quando il suo uso possa indurre in errore il pubblico dei consumatori.  Inoltre il Marchio Comunitario può essere dichiarato nullo quando è stato registrato dal non titolare, quando il richiedente la registrazione ha agito in mala fede,  quando il marchio è carente di capacità distintiva.

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